Iva agevolata estesa a tutti i trasporti di rifiuti: irrilevante la destinazione
Con la risposta n. 6 alla consulenza giuridica di un'associazione di categoria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA agevolata del 10% si applica a tutti i trasporti di rifiuti, indipendentemente dalla loro destinazione finale. Il trasporto è un'operazione autonoma: non conta se il rifiuto finirà in discarica o a recupero. Leggi l'analisi di Benedetto Santacroce e Simona Ficola.
di Benedetto Santacroce, Simona Ficola
Aliquota agevolata Iva per tutti i trasporti di rifiuti a prescindere dalla destinazione finale degli stessi. Nell’attività di gestione dei rifiuti il trasporto costituisce un’operazione ontologicamente autonoma e distinta dalle altre, autonoma anche sotto il profilo Iva.
Con la risposta n. 6 di ieri alla consulenza giuridica presentata da un’associazione in rappresentanza delle imprese del comparto trasporto e logistica, l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva, modificato lo scorso anno dall’art. 1, comma 49 della Legge di Bilancio 2025.
La citata norma prevede che l’aliquota Iva agevolata del 10% si applica alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché alle prestazioni di impianti di fornitura e depurazione; ma la legge di bilancio del 2025 ha escluso l’applicazione di detta aliquota agevolata al conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia. La ratio di tale modifica normativa segue la necessità di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché l’obiettivo di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti, in un’ottica di economia circolare.
Il quesito interpretativo posto dall’associazione riguarda tre distinte ipotesi, tutte collegate all’attività di trasporto, in riferimento a diverse fattispecie: nella prima, si chiede se una società che svolge attività di trasporto e intermediazione e riceve incarico dal cliente per il trasporto di rifiuti urbani e speciali (con specifiche causali per il recupero ed altre per lo smaltimento), possa applicare l’aliquota agevolata ovvero quella ordinaria, nonostante svolga esclusivamente il servizio di trasporto; nella seconda la società effettua trasporto di rifiuti, destinati ad operazioni di recupero, per i quali l’associazione chiede se possa essere applicata l’aliquota Iva agevolata, indipendentemente dalla successiva destinazione del rifiuto, oppure se occorra effettuare una distinzione in base al destino finale del rifiuto stesso; e, infine, chiede la possibilità di applicare l’aliquota agevolata alle ipotesi in cui i trasporti riguardano rifiuti destinati a discarica, senza effettuare lo smaltimento.
Al fine di rispondere compiutamente ai quesiti posti, l’agenzia delle Entrate ha presentato una richiesta di parere tecnico al Mase, per verificare se alla luce delle disposizioni Iva in tema di accessorietà, anche al trasporto debbano essere estesi i limiti previsti dalla novella normativa. Ebbene, secondo l’Agenzia l’esclusione dall’Iva agevolata interessa solamente le operazioni di conferimento dei rifiuti, da intendersi come consegna degli stessi, agli impianti di discarica e agli impianti di incenerimento, senza recupero efficiente di energia, e non anche all’autonoma operazione del trasporto, in quanto lo stesso costituisce sempre un’operazione autonoma, soggetta all’aliquota Iva del 10%, con elisione di qualsiasi vincolo di accessorietà.






