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RAEE fotovoltaici, le novità sulla gestione a fine vita

Il Decreto Legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 introduce importanti modifiche alla disciplina sui RAEE recata dal Dlgs n. 49 del 2014, con particolare riguardo alla gestione a fine vita dei pannelli fotovoltaici. Scopri i dettagli nell’articolo di Mauro Calabrese.

di Mauro Calabrese

Modificata la disciplina del finanziamento delle operazioni di ritiro, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici con particolare riferimento al fine vita dei pannelli fotovoltaici.

Decreto Legislativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio 2026, n. 6, il Decreto Legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE», introducendo importanti modifiche alla disciplina del Dlgs n. 49 del 2014, con particolare riguardo alla gestione a fine vita dei pannelli fotovoltaici.

Direttiva RAEE

Il provvedimento aggiorna e modifica le disposizioni del Dlg n. 49 del 2014 di attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), recependo le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/884 riguardo alle definizioni dei RAEE storici derivanti da pannelli fotovoltaici, sulle modalità di finanziamento dei costi di gestione e smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici provenienti dai nuclei domestici e della gestione dei RAEE professionali, chiarendo gli obblighi a carico dei produttori, oltre a semplificare alcuni adempimenti.

RAEE storici

In primo luogo, con riguardo alle definizione dei RAEE storici contenuta nel Dlgs n. 49 del 2014, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile del finanziamento dei costi di gestione a fine vita, l’articolo 1 distingue tra le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato fino al 13 agosto 2005 da quelle, sempre diverse dai pannelli, immesse prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra la categoria precedente, in conformità alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

Domestici e professionali

Partendo dalle definizioni aggiornate, con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici non storici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, la novità chiarisce che è a carico dei produttori per i RAEE storici diversi dai pannelli fotovoltaici fino al 13 agosto 2025, mentre per quelli immessi sul mercato dopo tale data, sono a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno in cui si verificano i rispettivi costi, per le AEE diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato a partire dopo tale data o dal 15 agosto 2018, potendo optare per l’adempimento individuale, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE, ovvero mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell’anno solare di riferimento.

Sulla base delle definizioni aggiornate, viene innovata anche la disciplina delle modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, restando per quelli storici professionali a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi, sempre in funzione del regime applicabile in base all’entrata in commercio, per quelle dal 13 agosto 2005 e le altre immesse a partire dal 15 agosto 2018, potendo i produttori sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali.

RAEE fotovoltaici

Con riferimento alla disposizioni dell’articolo 24-bis del Dlgs n. 49 del 2014 relativa al finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, la novella prescrive che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico sia a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico, immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale dei rifiuti.

Per quanto riguardo l’obbligo di apposizione del marchio di identificazione del produttore sulle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche da immettere sul mercato, viene chiarito che per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, mentre per le AEE che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 49 del 2014, l’obbligo si applica solo se immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

Pannelli incentivati

In ultimo, con riferimento al finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, la novella elimina l’onere che era posto a carico dei produttori.