Eternit, chiarimenti del Mase per la messa in sicurezza
Il MASE ha chiarito le procedure della messa in sicurezza permanente di aree inquinate con scarti da demolizione dove è possibile la presenza di cemento-amianto, che variano dipendendo dal luogo in cui avviene la bonifica. Leggi l’articolo di Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Chiarite le diverse procedure per la gestione della messa in sicurezza permanente di aree inquinate con scarti da demolizione con possibile presenza di cemento-amianto, a seconda che la bonifica avvenga sul posto o al di fuori in una discarica dedicata.
Interpello Mase
Fornendo indicazioni sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa ambientale vigente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Riscontro all’Interpello ambientale 24 settembre 2025, n. 174543, in tema di «Messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti con amianto derivanti da attività edili e/o processi industriali. corretta applicazione della procedura di cui all’articolo 24e del Decreto Legislativo n. 152/2006», rimandando per il resto al dicastero della Salute, competente in merito ai profili sulla salute e sicurezza collegati alla gestione dell’amianto.
Detriti da demolizione
Il quesito posto da un Comune lombardo agli Uffici del Mase riguarda la corretta procedura di messa in sicurezza cui sono tenuti i proprietari, comprese le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Locali, di aree dismesse potenzialmente inquinate a causa della presenza nel terreno di detriti da demolizione, non rientranti nella nozione di «materiali di riporto», come definiti dal Dl n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2012, rifiuti che spesso presentano scarti derivanti da attività edili e da processi industriali e che si trovano a volte a varie profondità, compresi frammenti in cemento amianto (Eternit), ovvero altre tipologie di scarti da demolizione.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto di sottoporre la Mase una valutazione circa la correttezza di ipotizzare, in simili casi, la realizzazione di un intervento finalizzato alla «Messa in Sicurezza Permanente» (MISP), di tutto o parte del sito, anche in presenza di rifiuti contenenti amianto, quale valida alternativa alla rimozione e smaltimento totale di tali rifiuti pericolosi, in quanto soluzione che finirebbe per comportare, per il soggetto interessato alla bonifica, l’insostenibilità economica dell’operazione, visti i costi considerevoli di smaltimento, con conseguente rinuncia alla riqualificazione del sito inquinato.
Messa in sicurezza
La definizione di MISP, dettata dall’articolo 240, comma 1, lettera o), del Dlgs n. 152 del 2006, prevede l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, attraverso la messa in opera di piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Contaminazione rifiuti
Alla luce delle previsioni normative, il Mase ha ribadito e illustrato quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2023 sulla portata del citato articolo 240 del Testo Unico ambientale, chiarendo che in base alla tipologia di intervento sulla fonte di contaminazione costituita dai rifiuti, sia necessario distinguere due diverse soluzioni, laddove la prima, in caso di interventi di messa in sicurezza realizzati sul posto, ovvero effettuati senza rimozione dei rifiuti, prevede l’attuazione delle modalità di cui all’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del Tua, secondo le modalità ivi previste, dovendo il relativo progetto essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 242, comma 7, del Tua, che disciplina le procedure operative e amministrative qualora dall’analisi di rischio emerga che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), applicandosi invece la procedura del successivo articolo 252, comma 4, che prevede la procedura di bonifica di cui all’articolo 242 in caso di Siti di Interesse Nazionale (SIN).
Discarica esterna
Nel secondo caso, invece, laddove sia prevista la realizzazione di una discarica esclusivamente per la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, ossia mediante interventi al di fuori del sito contaminato, con rimozione e conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita allo smaltimento, la normativa applicabile è quella prevista dal Dlgs n. 36 del 2003, recante attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, specificando il Mase che, trattandosi di un impianto per l’attuazione della bonifica, il relativo progetto dovrà essere autorizzato ai sensi dell’articolo 242, comma 7, del Codice ambientale e che la relativa approvazione ha carattere sostitutivo di tutti gli atti di assenso, laddove per i SIN ai tale approvazione ha effetto di ricomprendere tutti gli atti di assenso.
Salute e sicurezza
Chiarite le procedure amministrative autorizzatorie da seguire, per gli aspetti ambientali, il Mase ha ricordato che la normativa specifica sull’amianto è dettata dalla Legge 27 marzo 1992, n.257 e dal Decreto 6 settembre 1994 del Ministero della Salute, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto», concludendo che l’Amministrazione istituzionalmente competente in materia, per quanto attiene i profili specifici riguardanti la messa in sicurezza dell’amianto, sia il dicastero della Salute, verso il quale gli interpellanti dovranno rivolgere le richieste di chiarimento.






