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Commento al D.L. 116/2025, c.d. D.L. “Terra dei Fuochi”

L’Avv. Francesca Allocco commenta un decreto legge di grandissimo impatto, che trasforma le violazioni ambientali da reati minori a reati ad alta offensività, collocandoli a livello di altre fattispecie gravi di criminalità economica e organizzata.

A cura di Avv. Francesca Allocco

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00128) (“D.L.”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il n. 183 dell’8 agosto 2025, rappresenta un intervento organico e di forte impatto nel campo della gestione dei rifiuti, della tutela ambientale e della lotta alle condotte illecite in materia di rifiuti. L’obiettivo è assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree della c.d. “Terra dei fuochi” a cui il D.L. destina l’erogazione di un finanziamento straordinario di 15 milioni di euro per il 2025 per la bonifica e la rimozione dei rifiuti in superficie.

L’intervento normativo in commento risponde in parte qua a quanto richiesto alle Istituzioni nazionali attraverso la sentenza CEDU del 30 gennaio 2025, in forza della quale l’Italia deve presentare entro settembre 2025 un c.d. “Piano di azione” coerente con quanto presentato agli organismi europei a marzo scorso. Il D.L. pertanto costituisce una componente del suddetto Piano di azione al fine di assicurare un innalzamento della tutela ambientale nazionale in contrasto con la criminalità organizzata.

Il D.L. incide anzitutto sul diritto penale sostanziale, intervenendo principalmente sul D.lgs. 152/2006 (in seguito “cod. amb.”) mediante inasprimenti di pena, riqualificazione della tipologia di reato (da contravvenzione a delitto), modificando disposizioni del codice penale, della legislazione antimafia e del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, l’esclusione dell’istituto della c.d. “particolare tenuità del fatto” per i delitti ambientali modifica considerevolmente l’approccio ai reati in materia. L’estensione dell’arresto in flagranza differita e delle operazioni sotto copertura, nonché l’inserimento di tali reati nel catalogo delle misure di prevenzione antimafia, rendono evidente il riconoscimento della dimensione criminale organizzata che spesso caratterizza questo settore.

Il D.L. introduce inoltre misure innovative anche sotto il profilo delle tecniche investigative, consentendo l’uso di sistemi di videosorveglianza per accertare l’abbandono di rifiuti a supporto delle attività di controllo dei Comuni.

Ulteriore aspetto significativo sotto il profilo tecnico consiste nell’utilizzo della “Carta nazionale dell’uso del suolo” dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che raccoglie informazioni dettagliate sulle caratteristiche del suolo in Italia, con lo scopo di monitorarne i cambiamenti morfologici e chimico-fisici nel tempo e di supportare le decisioni in ambito agricolo e territoriale rappresentando una novità utile per incrociare dati ambientali e possibili violazioni.

Il D.L. interviene anche sul fronte emergenziale, prorogando lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici nelle Marche e ridefinendo i criteri per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione, riconosciuto anche nelle more del completamento delle procedure di presentazione delle domande per il contributo per la ricostruzione degli immobili. Il legislatore sembra dunque voler trattare il tema ambientale in senso ampio, come gestione di emergenze ambientali e climatiche.

Entrando nel merito delle modifiche al sistema sanzionatorio, pendono ancora i termini per la conversione in legge del D.L., entro l’8 ottobre p.v., e dunque ogni riflessione è per definizione provvisoria, si è osservato un deciso cambio di passo nella repressione dei reati ambientali. Sanzioni meramente pecuniarie o di lieve entità sono sostituite da pene detentive più severe, ammende più elevate e sanzioni accessorie incisive come la sospensione della patente, la sospensione o cancellazione dall’Albo gestori ambientali e la confisca dei mezzi e delle aree interessate. Le aggravanti riguardano in particolare i casi di pericolo per la salute pubblica, per gli ecosistemi o quando le condotte sono collegate ad attività imprenditoriali o alla criminalità organizzata.

In generale, il D.L. trasforma le violazioni ambientali da reati minori a reati ad alta offensività, collocandoli a livello di altre fattispecie gravi di criminalità economica e organizzata. L’obiettivo è superare la percezione di impunità che spesso ha reso convenienti le condotte illecite nel settore dei rifiuti.

Il reato di abbandono di rifiuti (art. 255 cod. amb.) è interessato da un incremento della sanzione pecuniaria (sanzione previgente: ammenda da 1000 euro a 10.000; sanzione modificata dal D.L.:  da 1.500 a 18.000 euro), oltre all’introduzione di una disposizione speciale per coloro che commettono il reato nell’esercizio di impresa (arresto da 6 mesi a due anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro). Inoltre, sono quasi raddoppiate le sanzioni per coloro che gettano i prodotti da fumo nell’ambiente.

Le pene sono anche differenziate a seconda della natura del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) e della gravità del danno, allineandosi ai principi di proporzionalità e specialità.

In forza di ciò, è stato introdotto l’art. 255-bis cod. amb. che prevede il nuovo delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari con pericolo di compromissione della salute delle persone e della qualità dell’ambiente, per il quale è prevista la sanzione della reclusione da 6 mesi a 5 anni, inasprita per chi commette il reato essendo titolare d’impresa o responsabile di enti.

Coerentemente all’approccio sinora applicato al Titolo VI della Parte IV del cod. amb., è stato introdotto anche il parallelo delitto di abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari (art. 255-ter cod. amb.). In tal caso, è prevista solo la sanzione base della reclusione da 1 a 5 anni nei casi di compromissione della salute delle persone e della qualità dell’ambiente ivi previsti, inasprita per chi commette il reato essendo titolare d’impresa o responsabile di enti.

L’art. 255-bis co. 3 cod. amb. introduce altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, laddove i reati siano commessi attraverso l’utilizzo di veicoli a motore, nel rispetto della disciplina speciale del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992). Codesta sanzione non è espressamente richiamata al corrispondente art. 255-ter cod. amb.. Pertanto, non è escluso che si apporti una modifica in sede di conversione in legge, stante la comune ratio sanzionatoria.

Il reato di gestione non autorizzata e di discarica abusiva (art. 256 cod. amb.) è stato oggetto di profonda revisione.  Innanzitutto, non si tratta più di reato contravvenzionale, ma di delitto. Al comma 1 è stata uniformata la sanzione alla sola reclusione: da 6 mesi a 3 anni nel caso di rifiuti non pericolosi; da 1 a 5 anni per quelli pericolosi, eliminando così le due precedenti alternative: comma 1 lett. a) e comma 1 lett. b) che in precedenza distinguevano le condotte illecite in funzione della tipologia di rifiuto abusivamente gestito (pericoloso e non pericoloso).

La novità principale non pare dunque il riordino delle sanzioni, ma l’eliminazione della possibilità di ricorrere a strumenti processuali di risoluzione anticipata del processo penale. Si v. l’oblazione (art. 162-bis c.p.) per pene alternative ammenda o arresto o la procedura speciale di estinzione delle contravvenzioni disciplinata dalla Parte VI-bis cod. amb..

Ora il livello di tutela è aumentato e non è più permesso a colui, che è chiamato a rispondere per questo reato, il ricorso a strumenti di uscita anticipata dal processo penale. Alla riqualificazione del reato da contravvenzione a delitto consegue un innalzamento dei termini di prescrizione dello stesso: si v. il termine minimo di 4 anni per le contravvenzioni e di 6 anni per i delitti (art. 157 c.p.), fatti salvi ovviamente gli eventi interruttivi.

Il comma 1-bis introduce delle aggravanti speciali nei casi particolati disciplinati dai precedenti art. 255-bis e 255-ter cod. amb., ossia quando:

  1. dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

  1. il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 cod. amb. o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Coerentemente con le modifiche precedentemente illustrate, il comma 1-ter introduce la sanzione accessoria di sospensione della patente di guida nel caso in cui i reati siano commessi mediante l’uso di veicoli a motore, fino alla confisca in caso di condanna o anche solo patteggiamento (art. 444 c.p.p.).

Il comma 3 contempla da sempre la fattispecie di reato di discarica non autorizzata. Anche in questo caso, la riforma ha previsto la sola sanzione della reclusione da 1 a 5 anni, oltre alla forma aggravata fino a 7 anni in caso di rifiuti pericolosi e pericolo ambientale (comma 3-bis). Il reato è quindi stato trasformato da mera contravvenzione a delitto, prevedendo sempre la sanzione accessoria della confisca obbligatoria dei mezzi usati per i reati e delle aree adibite a discariche abusive in caso di condanna o anche solo patteggiamento (art. 444 c.p.p.), fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Ciò rappresenta un salto qualitativo rispetto al passato, in cui la confisca era meno sistematica e spesso rimessa alla discrezionalità.

La riforma ha interessato altresì il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) intervenendo con particolare durezza su uno dei fenomeni simbolo della “Terra dei fuochi”. Sono state confermate le sanzioni base della reclusione da 2 a 5 anni (in caso di rifiuti non pericolosi) e da 3 a 6 anni (in caso di rifiuti pericolosi). Sono state tuttavia introdotte le aggravanti speciali in caso di pericolo per salute, ecosistemi, siti contaminati, ove la pena prevista può arrivare fino a 7 anni, con aumento fino alla metà se si sviluppa un incendio. È del tutto evidente che il nuovo apparato punitivo previsto è volto a scoraggiare pratiche diffuse, legate anche a smaltimenti rapidi e poco costosi da parte della criminalità organizzata.

Il reato di bonifica dei siti (art. 257 cod. amb.) che punisce chi ha causato inquinamento delle matrici ambientali e se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 242 cod. amb.), ha mantenuto la natura contravvenzionale ed è stata riconosciuta (al nuovo comma 4) la condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali  – contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento – in caso di osservanza dei progetti di bonifica approvati parallelamente in sede amministrativa. Ciò non significa che la condotta resti impunita, anzi, la priorità è che il reo provveda alla bonifica del sito che, ove svolta in ottemperanza al procedimento amministrativo corrispondente evita la condanna penale, anche per altre contravvenzioni di diversa fonte applicate per lo stesso evento. A prima lettura, sono prevedibili difficoltà applicative per il nuovo istituto, ma è importante che il segnale lanciato dal Legislatore di stimolare in via prioritaria l’effettiva esecuzione delle opere di bonifica venga colto.

Il D.L. non trascura inoltre le condotte meno appariscenti, ma ugualmente rilevanti, consistenti nelle violazioni formali e obblighi documentali (art. 258 cod. amb.). Per quanto concerne la tenuta incompleta di registri e formulari, sono previste ammende fino a 20.000 euro. In caso di trasporto di rifiuti pericolosi, senza documentazione o con certificati falsi, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni. Anche in questo caso, sono state previste sanzioni accessorie quali la sospensione patente (da 1 a 8 mesi) e la sospensione dall’Albo gestori ambientali (da 2 a 12 mesi).

Il D.L. introduce l’art. 259-bis (Aggravante dell’attività di impresa) che aggrava di un terzo le pene se i reati sono commessi nell’ambito di attività di impresa o da attività comunque organizzate. È una novità cruciale perché riconosce la sistematicità del fenomeno e responsabilizza i titolari d’impresa non solo come autori diretti, ma anche come soggetti che non hanno vigilato sull’operato dei dipendenti o collaboratori comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001.

 

Concludendo, il sistema sanzionatorio ridisegnato dal D.L. comporta alcune implicazioni di rilievo:

  • è aumentato l’effetto deterrente: pene più alte e certe aumentano il rischio per chi intraprende attività illecite, riducendone la convenienza economica;
  • è stata rafforzata in modo sistemico la giustizia ambientale: le pene accessorie (confisca, sospensione patente, esclusione dall’Albo) incidono direttamente sulle capacità operative degli illeciti;
  • è stato effettuato un coordinamento con la normativa antimafia allineando gli strumenti repressivi a quelli tipici dei reati di criminalità organizzata, riconoscendo la dimensione sistemica del traffico e smaltimento illecito di rifiuti, introducendo altresì strumenti tecnologici e investigativi avanzati.

 

Per altro verso, si ravvedono tuttavia dei limiti concreti e/o delle incongruenze nell’attuazione della riforma relativi a:

  • la perdurante difficoltà finanziaria degli interventi di bonifica;
  • la capacità amministrativa di tradurre le nuove norme in azioni concrete;
  • il rischio che l’accento punitivo non sia accompagnato da un parallelo rafforzamento delle politiche di gestione virtuosa dei rifiuti.
  • l’apparente mancato coordinamento con le sanzioni A.I.A. di cui all’art. 29-quaterdecies cod. amb., speciali rispetto alla disciplina generale in commento. In questo modo, un impianto in regime IPPC (di solito, le installazioni di maggiori dimensioni e impatto) potrebbe ancora beneficiare delle forme di uscita anticipata dal processo che il D.L. invece ha rimosso per la generalità delle condotte illecite (potrebbe tuttavia trattarsi di scelta meditata del legislatore, intesa ad accordare una considerazione differenziata proprio in ragione della specialità del relativo regime giuridico).

 

Ad ogni modo, il D.L. appare come una risposta necessaria e attesa, soprattutto nei territori maggiormente colpiti dall’illegalità ambientale, ma la sua efficacia dipenderà dall’attuazione concreta e dal coordinamento istituzionale che ne seguirà.