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Rifiuti e confisca del mezzo: il terzo proprietario deve dimostrare la buona fede

La Suprema Corte si è pronunciata: quando si ipotizza un’illecita gestione dei rifiuti, per evitare la confisca obbligatoria del veicolo di trasporto utilizzato per commettere il reato spetta al soggetto terzo estraneo al reato provare la sussistenza della sua buona fede. Luigi Imperato spiega i dettagli e le implicazioni di questa rilevantissima decisione.

di Luigi Imperato

Il Caso

Il Tribunale di Cosenza in data 19.09.2024 aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dal terzo interessato avverso il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Paola, che nell’ambito del procedimento penale a carico dell’indagato, coniuge della ricorrente, aveva ordinato il sequestro preventivo del veicolo, di proprietà del soggetto terzo ed utilizzato per l’illecita raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi, consistenti in sedie in plastica, materassi deteriorati ed altri rifiuti ingombranti.
Avverso detto decreto proponeva riesame il terzo interessato, deducendo quale unico motivo di ricorso l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 256, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, ritenendo configurabile nel caso di specie, soltanto l’illecito amministrativo, di cui all’art. 258, comma 4 del Testo Unico in materia ambientale, attesa la natura occasionale del trasporto. Cass. Pen. Sez. III, Sent. 28.04.2025, n. 16088

La nota

Il pronunciamento della Suprema Corte risulta di notevole rilevanza, in quanto delinea gli ambiti normativi entro i quali è ammissibile la possibilità di ricorso da parte del terzo interessato, inteso quale soggetto estraneo al reato, nell’ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Preliminarmente, i Giudici di legittimità ricordano che in base all’art 259, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006: “alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma quattro, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Orbene, sempre secondo la Suprema Corte, in questi casi si ha una vera e propria inversione dell’onere della prova, nel senso che ogni qualvolta si versa in ipotesi di illecita gestione dei rifiuti, per evitare la confisca obbligatoria del veicolo di trasporto utilizzato per commettere il reato spetta al soggetto terzo estraneo al reato provare la sussistenza della sua buona fede o comunque che l’uso illecito del mezzo è avvenuto a sua insaputa ed in ogni caso per cause non ascrivibili ad un suo comportamento negligente.

Sul punto, la Corte di Cassazione ribadisce quanto già affermato da Cass. Pen., Sez. III, Sent. 10/11/2023, n. 50304, secondo cui: “In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente”[1]

Ciò determina che il terzo estraneo al reato non ha alcuna legittimazione per poter interloquire circa la sussistenza del reato-presupposto del fermo reale, sia ai fini della confisca, sia da un punto di vista del sequestro preventivo quale misura ad essa propedeutica.

A fortiori non può interloquire il soggetto terzo estraneo al reato, allorquando è provato che ha ricevuto un vantaggio immediato e diretto dal reato stesso.

Precisata la figura del terzo estraneo al reato, in relazione alla opponibilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, la Suprema Corte affronta comunque lo specifico ed unico motivo di gravame, proposto dalla ricorrente, attinente la non configurabilità del reato, di cui all’art 256, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 in presenza di un solo trasporto.

Orbene, nel ritenere manifestamente infondata la questione proposta, i Giudici di legittimità precisano che il reato previsto dall’art. 256, comma 1 del Testo unico ambientale è invece configurabile anche in presenza di un solo trasporto, distinguendosi in questo dalla fattispecie di gestione illecita di rifiuti, di cui all’art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, che sanziona più gravemente la continuità dell’attività illecita[2].

Solo la assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude il reato nella sua materiale sussistenza.

Apparentemente quanto affermato dai Giudici di legittimità potrebbe apparire come una contraddizione in termini, tuttavia la Corte di Cassazione sul punto ha indicato una serie di criteri per determinare la natura occasionale delle condotte di gestione dei rifiuti, precisando all’uopo che tale occasionalità è strettamente legata alla qualificazione della fattispecie penale in termini di reato comune o proprio, e, di conseguenza, alla dimensione delle attività di gestione.

A tal proposito, i Giudici della nomofilachia, richiamando una serie di arresti giurisprudenziali affermano come la non occasionalità della condotta può essere desunta dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, nonché dal fine di profitto perseguito dall’autore[3].

Altra importante precisazione fornita dalla Suprema Corte attiene l’individuazione del soggetto attivo del reato, di cui all’art. 256, comma 1 del D.lgs. n. 152 del 2006, da intendersi come fattispecie criminosa che può essere consumata da chiunque ponga in essere una delle condotte alternative prevista dalla norma e non necessariamente solo da colui il quale svolge in modo prevalente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, contrariamente da quanto ritenuto in dottrina, non ha natura di reato proprio o quantomeno a soggettività ristretta integrabile solo da soggetti che esercitano in modo professionale una attività di gestione di rifiuti, bensì costituisce una ipotesi di reato comune che può essere commessa che può essere commessa anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa[4].

In conclusione, il criterio discretivo che determina la rilevanza penale del fatto è strettamente legato al trasporto di rifiuto in quanto tale e non alla qualifica soggettiva rivestita dall’autore del reato.

In applicazione dei suesposti principi interpretativi, i Giudici di legittimità pur essendo provata l’estraneità della ricorrente al procedimento ed al reato contestato, hanno comunque dichiarato inammissibile il ricorso essendo invece risultata insussistente la buona fede della stessa ovvero l’utilizzo inconsapevole e incolpevole del veicolo di sua proprietà da parte del marito per il trasporto dei rifiuti e per di più non eccependo alcuna censura sul punto, rendendo in questo modo del tutto generico il ricorso.

 

Luigi Imperato, Avvocato Penalista, Professore di Diritto Penale del Lavoro nell’Università degli Studi “G. Marconi” di Roma.

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[1] In senso conforme: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 06/04/2023, n. 24942, in Ambiente e sviluppo, 2023, 8-9, 547; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29/03/2019, n. 23818, in Ambiente e sviluppo, 2019, 7, 561; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 07/10/2015, n. 51001, in Ambiente e sviluppo, 2016, 2, 139.

[2] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 02.10.2014, n. 8979, secondo cui. “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell’impresa che li produce”; nello stesso senso: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11/02/2016, n. 8193; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 15/12/2016, n. 41529.

[3] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 07/01/2016, n. 5716, in Ambiente e sviluppo, 2017, 2, 98, nota di PAONE; in senso conforme: Cass. Pen., Sez. III, Sente., 04/07/2017, n. 36819; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 26/01/2021, n. 4770, in Studium juris, 2021, 10, 1249.

[4] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11/02/2004, n. 16695, in Riv. Pen., 2005, 227; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 15/01/2008, n. 7462; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 25/05/2011, n. 24431, in Ambiente e sviluppo, 2012, 3, 270; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 04/06/2013, n. 29077; Cass. Pen., Sez. III, Sentenza, 07/01/2016, n. 5716.