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Deposito temporaneo e rifiuti da attività artigianali: i chiarimenti del MASE

Leonardo Salvemini illustra i chiarimenti del MASE in merito a depositi temporanei delle attività artigianali. Per alcune fattispecie di imprenditori, le nuove indicazioni del Ministero sono determinanti.

L’art. 185-bis, D.lgs. 152/2006, prescrive le condizioni da rispettare affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento.

Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel luogo dove i rifiuti sono prodotti, intendendo l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un’unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile.

In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all’assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il D.lgs. 116/2020, il legislatore ha introdotto un’apposita disposizione al comma 19 dell’art. 193, D.lgs. 152/2006, che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di loro effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In quest’ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l’attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione.

La disciplina sopra esposta ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti.

Dalla lettura dell’art. 193, comma 19, D.lgs. 152/2006, si evince che la menzionata fictio iuris relativa al luogo di produzione dei rifiuti è riferita a molteplici attività nei seguenti ambiti: a) rifiuti derivanti da attività di manutenzione, cioè quelli inerenti alle operazioni necessarie a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti e attrezzature; b) piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione di limitata entità; c) attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, cioè attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Il legislatore ha, dunque, previsto, nell’ambito dello svolgimento delle sopra richiamate attività, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalla loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro corretto recupero o smaltimento. Tale opportunità è comunque ammessa solo nel caso di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame.

Sul punto, giova richiamare quanto già precisato dal Ministero dell’Ambiente con la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021, secondo cui: “Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D’altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie”.

Tanto premesso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello formulato ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, ha osservato che, mentre l’art. 185-bis, D.lgs. 152/2006, dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’art. 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

Pertanto, in merito alla possibilità di includere determinate attività nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.

Ne derivano importanti chiarimenti per tutti gli operatori del settore.

di Leonardo Salvemini | Sole24ore Professionale