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La responsabilità dell’amministratore della società in materia di reati ambientali

Luigi Imperato fa un’interessante disamina dei profili di responsabilità degli amministratori d’impresa in merito ai reati ambientali. Un punto della situazione necessario, data la costante evoluzione normativa di questa materia.

Un tema molto delicato e fonte di forte dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, attiene la posizione di garanzia dell’amministratore dell’azienda nel caso di gestione e smaltimento dei rifiuti, in particolare nell’ipotesi di conferimento delle mansioni afferenti dette attività a soggetti terzi.

Orbene, in questi casi la norma di riferimento è contenuta nell’art. 2932 c.c., in forza della quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale, impedire che si verifichino danni per la persona giuridica ed assolvere con la necessaria diligenza i doveri  impostigli dalla legge e dallo statuto, i quali si traducono, ove ad altri venga demandata la gestione di determinate attività, nell’esercizio di un puntuale dovere di vigilanza volto ad impedire lo svolgimento di attività illecite o comunque di verificare il corretto adempimento delle incombenze assegnate agli eventuali incaricati o collaboratori.

La naturale conseguenza del predetto dettato normativo comporta che nel caso di reato ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006art. 256, l’eventuale conferimento delle mansioni afferenti all’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti a terzi, non determina il venir meno della posizione di garanzia istituzionalmente rivestita dal legale rappresentante della società che quei rifiuti produceva. Il conferimento di specifici incarichi a soggetti terzi, non determina in alcun modo la cessazione o l’esautoramento dei poteri demandati all’amministratore di una società[1].

Non solo, secondo i Giudici di legittimità, in questi casi non scrimina neppure l’eventuale prova di una gestione di fatto della società da parte di altro soggetto, atteso il preciso obbligo giuridico connesso alla qualità di amministratore unico di controllare la gestione della società, del cui operato è direttamente responsabile ex lege, in forza dell’art. 2932 c.c.[2]

Sul punto, si può affermare che ormai è ampiamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di reati ambientali oltre che di reati prevenzionistici sussiste una piena equiparazione in termini di responsabilità tra l’amministratore di diritto e quello di fatto, nell’ipotesi di omesso controllo[3].

E’ stato altresì affermato che l’obbligo di controllo in materia ambientale, che incombe su chi riveste formalmente la carica di amministratore di una società ha per oggetto anche l’operato dei dipendenti della società che abbiano posto in essere la condotta di abbandono di rifiuti indipendentemente dal luogo in cui si è consumata, così come di chi, gestendo in concreto la società, abbia assunto tale iniziativa in violazione delle norme che impongono l’osservanza di specifiche procedure per il loro smaltimento[4].

 

Differenze con la delega di funzioni

La delega di funzioni, prevista e disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, è attualmente ritenuta pacificamente applicabile anche in materia ambientale, grazie all’elaborazione giurisprudenziale dei Giudici di legittimità[5].

I requisiti per ritenere valida ed efficace la delega di funzioni in ambito ambientale sono gli stessi richiesti per quella espressamente prevista e disciplinata nel settore prevenzionistico, ovvero che sia espressa, inequivoca e certa ed investa un soggetto tecnicamente capace e soprattutto che sia dotato dei relativi poteri decisionali e di spesa, fermo restando in ogni caso l’obbligo in capo al delegante di vigilare sul corretto espletamento della delega da parte della persona delegata.

La caratteristica principale della delega di funzioni è quella di determinare il subentro del delegato nella posizione di garanzia che è propria del soggetto delegante.

Nell’ipotesi, invece, di conferimento dell’incarico da parte dell’amministratore di una azienda ad altri soggetti, non opera alcuna traslazione della posizione di garanzia, che infatti continua a restare in capo al predetto amministratore, che pertanto risponderà direttamente in caso di inosservanza degli obblighi connessi al proprio ruolo e comunque nell’ipotesi di mancato esercizio dei doveri di controllo sulle specifiche attività demandate ai terzi.

 

La responsabilità penale in tema ambientale dei titolari delle imprese a titolo di culpa in vigilando

In materia ambientale ed in particolare nell’ipotesi di reato di abbandono incontrollato di rifiuti, in base all’orientamento strutturato dei Giudici di legittimità, i titolari ed i responsabili di enti ed imprese sono passibili di rimprovero penale non solo a titolo commissivo, ma anche per omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006art. 256, comma 2, sebbene reato proprio dell’imprenditore o del responsabile di ente, non è infatti necessariamente un reato a condotta attiva, ravvisabile nel solo caso in cui questi si sia reso responsabile di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti, ben potendo concretarsi anche in una omissione, scaturente da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda[6].

In questi casi, tuttavia, il rischio di una responsabilità oggettiva in capo al titolare dell’impresa è piuttosto concreto, pertanto per non incorrere in detta responsabilità occorrerà verificare se la condotta incriminata non sia il frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro.

Ciò significa che per ritenere sussistente una corresponsabilità del titolare dell’impresa a titolo di culpa in vigilando, rispetto all’abbandono di rifiuti realizzato dai propri dipendenti bisogna procedere ad una attenta verifica dell’eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo, della condotta contestata alla legale rappresentante della società.

Occorre in altri termini, affinchè possa ritenersi la responsabilità concorrente del titolare dell’impresa, non costituente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, accertare come detto prima che la condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro[7].

 

Rassegna giurisprudenziale

In questa sede appare opportuno riportare alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, che appaiono particolarmente significativi in relazione alla corretta individuazione dei limiti e degli ambiti connessi alla posizione di garanzia che riveste l’amministratore di un’azienda in tema di reati ambientali.

Di rilievo la sentenza dei Giudici di legittimità, in forza della quale: “Il mero mutamento dell’organo amministrativo determinato dal c.d. commissariamento dell’ente ex art. 45 del D.Lgs. n. 231/01 non comporta il venir meno della permanenza del reato di realizzazione di discarica abusiva a carico dell’agente che lo abbia commesso nella qualità di amministratore dell’ente societario[8].

Tale arresto giurisprudenziale risulta di notevole rilevanza, in quanto non solo ribadisce che l’’obbligo di provvedere alla fase post operativa di gestione di una discarica grava su chi la ha realizzata e gestita e di conseguenza ha anche l’obbligo di provvedere lecitamente alla fase post operativa della gestione, ma anche  che detto obbligo sussiste a prescindere dal fatto di continuare a ricoprire cariche sociali nell’ente nel cui interesse tali attività siano state svolte, trattandosi di obblighi che ricadono oltre che sull’ente anche sul soggetto che in concreto abbia gestito la discarica, come si ricava dalla nozione di gestore, contenuta nel  D.Lgs. n. 36 del 2003art. 2, lett. o), che lo individua nel “soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa”.

Significativa pure la decisione secondo cui. “Nell’obbligo di controllo incombente su chi riveste formalmente la carica di amministratore di una società rientra anche quello, in materia ambientale, sull’operato dei dipendenti della società che abbiano posto in essere la condotta di abbandono di rifiuti indipendentemente dal luogo in cui si è consumata, così come di chi, gestendo in concreto la società, abbia assunto tale iniziativa in violazione delle norme che impongono l’osservanza di specifiche procedure per il loro smaltimento. Infatti, il “prestanome” che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, si espone alle conseguenze dell’operato degli amministratori di fatto e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 cod. civ., in forza della quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi[9].

Degno di nota anche il pronunciamento che equipara, in tema di reati ambientali, la figura del liquidatore a quella dell’amministratore. “In presenza di una causa di scioglimento della società, il liquidatore è il soggetto cui spetta l’amministrazione sociale e la gestione dell’impresa in vista della procedura di liquidazione dell’attivo; in tale, ambito, è perciò equiparato a tutti gli effetti all’amministratore di diritto che gestisce l’impresa. Ne deriva che risponde, in tale qualità, del reato di deposito incontrollato per non aver provveduto, entro i termini, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo”[10].

La Suprema Corte, precisa anche la posizione di garanzia che riveste il presidente del consiglio di amministrazione di una società, nell’ipotesi di illecito ambientale, stabilendo che: “Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) delegato. Una volta conferita la delega dal C.d.A. all’amministratore delegato, l’obbligo di vigilanza della gestione delle attività incidenti sulla tutela ambientale incombe al delegato e non al Presidente del C.d.A”[11].

Da segnalare pure la decisione, in forza della quale i Giudici di legittimità hanno stabilito che: “Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, dando luogo a una forma di gestione preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, ha una consumazione che perdura sino allo smaltimento o al recupero dei rifiuti perciò dell’illecito risponde anche l’amministratore in carica al momento dell’accertamento del fatto, pur se diverso da quelli precedenti che avevano effettuato lo stoccaggio irregolare[12].

Infine, la sentenza dei Giudici di legittimità, i quali nel ribadire come nei reati contravvenzionali anche la colpa vale ad integrare il reato sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, con la conseguenza  che ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di una discarica, trattandosi di contravvenzione, è sufficiente dunque la colpa, non rilevando eventuali affidamenti a terzi, ha stabilito che: “Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di gestione abusiva di discarica, è sufficiente la colpa che può consistere nel fatto di non aver verificato le condizioni del luogo (dimensioni dell’area) e la tipologia dei rifiuti abbandonati in violazione degli obblighi di vigilanza incombenti sull’amministratore e legale rappresentante della società che gestisce l’impianto, senza che occorra un ruolo attivo nella gestione in concreto della discarica”[13].

 

[1]Cass. Pen., Sez. III, Sent., 31.05.2019, n. 47822.

[2] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 25.05.2011, n. 25047, secondo cui: “L’amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione, pur se questi sia mero prestanome di altri soggetti che agiscano quali amministratori di fatto”. (In motivazione la Corte ha precisato che la responsabilità dell’amministratore per il reato di discarica abusiva ha natura commissiva, non derivando dall’omesso intervento per impedire la realizzazione dell’attività illecita). (Rigetta, App. Genova, 19/05/2010); Cass. Pen., Sez. III, Sent., 06.04.2006, n. 22919, in Riv. Pen., 2007, 2, 172.

[3]Ex multis: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14.09.2023, n. 42236, in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2024, 1-2, 244, secondo cui: “Il principio secondo cui risponde del reato contravvenzionale posto in essere dall’amministratore di fatto di una società anche l’amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull’attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie trova applicazione in materia di reati ambientali e prevenzionistici. Un parametro di valutazione circa l’effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall’amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell’ente per il reato commesso dall’amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza”.

[4] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 17.12.2020, n. 5601, in Ambiente e sviluppo, 2021, 5, 376.

[5]Ex multis: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 03.03.2020, n. 17174, in Ambiente e sviluppo, 2020, 8-9, 711  in base alla quale: “Premesso che, anche in materia di ambiente, come nel settore della sicurezza sul lavoro, opera l’istituto della delega di funzioni, al fine di giustificare l’esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, ferma restando l’esistenza di tutti i requisiti di validità della delega, è necessario il corretto assolvimento degli oneri di vigilanza sul delegato” (nella specie, è stata esclusa la “culpa in vigilando” degli amministratori societari deleganti perché le violazioni, oggetto di contestazione, pur attenendo a materie inerenti l’oggetto dell’attività di impresa, riguardavano aspetti del tutto marginali e specifici, non riconducibili a una preventiva “politica aziendale”, e non erano macroscopiche).

[6] In motivazione:Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20.06.2018, n. 28492.

[7] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20.06.2018, n. 28492, secondo cui: “La responsabilità concorrente del titolare dell’impresa a titolo di culpa in vigilando, ai sensi dell’art. 40 cod. pen., per il fatto del proprio dipendente, che abbia illegalmente abbandonato rifiuti su una strada di pubblico transito, postula un accertamento pieno del contenuto attivo o omissivo della condotta da parte del legale rappresentante dell’impresa tale da determinare una sua concreta compartecipazione nell’illecito, sicché va esclusa ogni sua responsabilità allorché il comportamento materiale del dipendente sia frutto di autonoma iniziativa del medesimo, assunta contro le direttive e ad insaputa del datore di lavoro”, in Ambiente e sviluppo, 2018, 8-9, 581 ed in Foro It., 2018, 2, 10, 610.

[8] Cass. Pen., Sez. III, Sent.,  15.07.2021, n. 37601, in Foro It., 2022, 2, 6, 419.

[9] Cass. Pen., Sez. III, Sent.,  17.12.2020, n. 5601, in Ambiente e sviluppo, 2021, 5, 376.

[10] Cass. Pen., Sez. III, Sent.,  04/06/2019, n. 31311, in Ambiente e sviluppo, 2019, 10, 762.

[11] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 17.07.2014, n. 41996, in Ambiente e sviluppo, 2015, 4, 246.

[12] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 12.12.2013, n. 6984, in Ambiente e sviluppo, 2014, 7, 564.

[13] Cass. Pen., Sez. Sez. III, Sent., 23.01.2013, n. 3430, in Ambiente e sviluppo, 2013, 4, 367.

di Luigi Imperato, Avvocato Penalista, Professore di Diritto Penale del Lavoro nell’Università degli Studi “G. Marconi” di Roma | Sole24ore Professionale